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Patrimonio personale

patrimonio personalePassaggio generazionale: patto di famiglia e trust

Per una corretta e completa progettazione del passaggio generazionale, l’imprenditore può usare anche due strumenti per pianificare il futuro dell’azienda: trust e patto di famiglia

 

Quando si affronta un processo di passaggio generazionale, si deve pensare in termini di pianificazione della successione: tra gli strumenti migliori a disposizione dell’imprenditore troviamo l’istituzione del trust e del patto di famiglia

Quando si ragiona con l’imprenditore non è raro affrontare la questione relativa alla pianificazione della successione dell’impresa, soprattutto nel caso in cui gli eredi legittimari siano numerosi e non tutti interessati alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

Infatti, il nostro sistema successorio si caratterizza per due vincoli, che a un primo approccio appaiono insormontabili ostacoli: la quota di legittima e la nullità dei patti successori.

Il primo, la legittima: ogni persona può disporre liberamente, in termini successori, di solo una parte del proprio patrimonio, essendo la parte prevalente di questo destinata ai suoi eredi legittimari, e tra loro in delle quote prestabilite. Eredi legittimari sono coniuge e discendenti in linea retta.  In sostanza, la legittima garantisce agli eredi con diritto di riserva  di ricevere una quota di patrimonio prefissata, sulla quale il testatore non ha potere decisionale.

Il secondo,  ossia la nullità dei patti successori: ogni accordo, patto, contratto, in qualsiasi forma redatto, che abbia a oggetto le vicende del patrimonio da devolvere a seguito di successione, perfezionato quando è ancora in vita il possessore del patrimonio, è irrimediabilmente nullo.

Tuttavia, esistono strumenti che sono in grado, a determinate condizioni, di superare gli ostacoli costituiti dai predetti vincoli.

1. Il patto di famiglia: grazie ad un atto da redigersi in forma pubblica (con l’intervento di un notaio), al quale devono partecipare, esprimendo il loro consenso, il coniuge (se esistente) e tutti gli altri soggetti che in quel momento sono legittimari (discendenti in linea retta), l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda – e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote – a uno o più discendenti.

Attraverso il patto di famiglia, l’imprenditore, ancora in vita, può trasferire l’azienda o le quote di controllo della società (anche soltanto la nuda proprietà, riservando per sé l’usufrutto) soltanto a quei discendenti che egli reputa in grado di proseguire nell’attività imprenditoriale, dovendo contestualmente, e salvo che essi vi rinuncino, traferire agli altri legittimari, denaro o beni di valore in proporzione alle rispettive quote di legittima.

Il patto famigliare  è un buon strumento di pianificazione della successione dell’attività imprenditoriale. Nonostante tutto, presenta alcune criticità:
per la sua validità è che necessario vi sia il consenso di tutti i legittimari, condizione sovente non perseguibile per manifesti dissensi di uno o più tra questi; inoltre, occorre contestualmente liquidare ai legittimari non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie le loro quote di legittima: condizione questa che nella maggior parte dei casi impedisce il perfezionamento del patto di famiglia.

2. L’altro strumento che può essere utilizzato al fine di pianificare la successione dell’impresa è il trust.

Un trust è un negozio giuridico tramite il quale il disponente (settler), in questo caso l’imprenditore, destina invequivocabilmente parte o l’intero suo patrimonio a un determinato scopo, a favore di determinati soggetti beneficiari: tali beneficiari potranno godere di taluni benefici provenienti dal patrimonio conferito durante il periodo di efficacia del trust; al termine del trust, potranno divenire assegnatari del patrimonio medesimo, il tutto secondo le regole dell’atto di istituzione del trust.

Il conferimento avviene mediante l’intestazione dei beni (che formano il patrimonio in trust) a un soggetto – persona fisica o giuridica – che è denominato trustee, il quale può disporre dei beni soltanto in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust.

Spesso, l’atto istitutivo del trust prevede anche la nomina di un guardiano (protector), al quale sono attribuiti poteri autorizzativi o di veto su determinati atti del trustee.

Il trust, pur essendo stato riconosciuto dall’ordinamento giuridico Italiano con la Legge 09 ottobre 1989, n. 364, deve essere necessariamente regolato da una legge di un Paese che vanta una legislazione del trust (Lussemburgo, Regno Unito, Jersey, San Marino e altri), sebbene le relative controversie possano essere devolute alla magistratura Italiana.

Il trust, rispetto al patto di famiglia presenta taluni significativi vantaggi.

Può essere istituito con atto unilaterale del disponente senza la presenza e il consenso dei soggetti legittimari, purché, comunque, le sue caratteristiche non ledano i loro diritti.

La donazione dei beni (azienda, partecipazioni e altri beni atti a salvaguardare i diritti dei legittimari) è soltanto futura, poiché finché il trust è efficace (spesso, si prevede che il trust termini con il decesso del disponente) essi sono gestiti dal trustee sulla base delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust, spettando ai legittimari, tutt’al più, partecipare ai frutti da detti beni generati.

In una progettazione di passaggio generazionale, l’imprenditore può quindi pensare non solo al trasferimento di quote e proprietà in termini di operatività, ma anche in termini di gestione burocratica e legale. Per una corretta e lungimirante programmazione occorre pensare a una struttura in linea con le nomenclature correnti, per garantire che le volontà di permanenza e successione vengano rispettate.

Fonte: comunicati-stampa.net, 12 Marzo 2018

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