Cosa sono i Trust
Trust: cos’è e a cosa serve?
Trust: cos’è?
Il trust è una forma di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell’atto costitutivo.
Affianco al beneficiario e trustee, inoltre, è possibile riscontrare la presenza di un guardiano nominato dal disponente per controllare l’operato del trustee.
Trust: come può essere istituito?
Un trust può essere istituito con atto fra vivi o per testamento. Nel primo caso è efficace durante la vita del disponente, mentre nel secondo caso è efficace solo con l’apertura della successione. L’atto istitutivo del trust, dunque, è sempre un atto unilaterale, cui seguono uno o più atti di trasferimento di beni, contestuali o successivi alla costituzione del trust.
In più, la durata del trust è limitata nel tempo: in Italia, ad esempio, non può superare i cento anni e sebbene normalmente sia irrevocabile, in alcuni casi, con l’atto istitutivo se ne può prevedere la revoca.
Dal punto di vista normativo deve dirsi che il trust non trova disciplina nel codice civile come la maggior parte dei contratti tipici, ma le regole del suo funzionamento sono contenute nella legge di ratifica della Convenzione dell’Aja .
Trust: quali beni possono esservi conferiti?
Non vi sono limiti alla conferibilità di beni in trust. Infatti, possono essere conferiti tutti i tipi di beni, quali beni mobili e immobili e diritti di godimento sugli stessi, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni azionarie, aziende o rami di esse. I beni vengono formalmente intestati al trustee, questo ne diviene di fatto il legittimo proprietario e deve gestirli e amministrarli in modo da ricavarne un reddito. In nessun caso gli è consentito di usarli o goderne per finalità esclusivamente personali.
Trust: quali tipologie?
Tra gli operatori, il trust viene distinto in diverse tipologie:
- con beneficiari, ossia il trust costituito al fine di sostenere e proteggere dei beneficiari già individuati o individuabili come ad esempio anziani, bambini, figli, nipoti, ecc;
- di scopo, ossia il trust funzionale al raggiungimento di uno scopo determinato;
- liberale utilizzato per esigenze personali o familiari del disponente;
- commerciale finalizzato a risolvere problematiche imprenditoriali.
Trust: quali effetti produce?
Un effetto principale del trust è certamente quello della cosiddetta segregazione patrimoniale, ossia la creazione di un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e degli eventuali beneficiari con la conseguenza che i creditori personali di tali soggetti non possono rivalersi sui beni in trust. In altri termini, i beni conferiti in trust vanno a costituire una massa distinta rispetto ai beni rimasti nel patrimonio del disponente e rispetto a quelli di proprietà di beneficiario e trustee.
La caratteristica principale del trust dunque è molto simile a quella di altri istituti giuridici di matrice nazionale come il fondo patrimoniale [2] o il patrimonio destinato [3]espressamente previsti dal codice civile. Riguardo agli effetti sui protagonisti del negozio giuridico, invece, si può dire che con la costituzione del trust il disponente esce di scena, ma può riservarsi la facoltà di indirizzare alcune scelte operative del trustee mediante delle memorie scritte. Invece il trustee diventa proprietario dei beni in trust, con il vincolo di impiegarli e disporne secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo e di rendere conto della sua attività di gestione.
Trust: quale tassazione per la costituzione?
La tassazione per la costituzione del trust varia a seconda del suo contenuto. Infatti se l’atto istitutivo contiene solo la volontà del disponente di dar vita al trust con le relative regole di funzionamento, si applica unicamente l‘imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, per la costituzione del vincolo di destinazione [4]. Se, invece, l’atto istitutivo contiene anche il trasferimento dei beni o diritti in capo al trustee, oltre all’imposta di registro, va applicata l’imposta di donazione con le relative imposte e se sono conferiti immobili, anche le imposte catastali.
Fonte: business.laleggepertutti.it,