Nell’ambito del trust il guardiano, o protector, è una figura non obbligatoria, ma che nel contempo deve essere considerata fondamentale. Si tratta di una figura non obbligatoria, perché si può istituire un trust senza la necessità di nominare un guardiano, a meno che, in relazione a situazioni specifiche, non sia contemplata la sua necessaria presenza dalla legge regolatrice prescelta dal disponente.
Il guardiano (in inglese protector) ha il compito di verificare che il trustee non ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità del trust e che ne gestisca quindi il patrimonio con l’obiettivo di realizzare il programma che lo stesso disponente ha delineato nell’atto istitutivo. I poteri attribuiti al guardiano possono essere più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte nell’atto istitutivo: può essere chiamato a prestare il proprio consenso in relazione a determinate decisioni assunte dal trustee, impartire direttive e istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti, esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali.
Per le decisioni “importanti”, è opportuno che il trustee, per agire, debba ottenere il consenso del guardiano: questo può, ad esempio, essere il caso dell’acquisto o dell’alienazione di aziende e partecipazioni societarie di controllo o di collegamento così come di beni immobili, oppure anche per movimentazioni finanziarie oltre una determinata soglia di valore. Per altre fattispecie, invece, può essere previsto l’obbligo di consultazione: il trustee deve sentire il guardiano, ma non è vincolato alle sue indicazioni. Questo potrebbe essere previsto dall’atto istitutivo, ad esempio, per la concessione a terzi di garanzie reali non immobiliari. Normalmente poi al guardiano viene attribuita una funzione importante: quella di avere il potere di revoca del trustee e nomina del suo “sostituto” qualora questi sia venuto meno per qualsiasi motivo (come ad esempio per dimissioni, morte o incapacità se persona fisica, assoggettamento a procedure concorsuali se persona giuridica). A sua volta negli atti istitutivi viene generalmente previsto che il guardiano possa essere revocato e sostituito dal disponente durante la vita del trust.
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