Il trust (che tradotto dall’inglese significa “affidamento”) è stato riconosciuto in Italia con la legge 364/89 che recepisce i contenuti della Convenzione dell’Aja, siglata il 1° luglio 1985, entrata in vigore l’1.1.1992, che ha reso possibile l’utilizzo del Trust in Italia.
L’art. 2 intende come Trust “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – quando dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
In Italia non vi è ancora una normativa specifica per l’istituto del Trust, il quale esiste nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.
Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai Trust, l’Italia ha “riconosciuto” come Trust tutti “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico” (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).
Si parla dunque di Trust ogni qualvolta vi sia un “conferimento di beni” in un fondo (Trust) sotto il controllo di un Trustee, il quale gestisce i beni che rimangono in ogni caso segregati dal proprio patrimonio.