legge del dopo di noiLa legge del dopo di noi è una modifica della legge 104/92, che è il fondamento per la tutela, l’assistenza e integrazione sociale per i portatori di handicap e le loro famiglie.

E’ la legge 112/2016 sulle  Disposizioni in materia di assistenza in favore delle  persone  con disabilita’ grave prive del sostegno familiare.

Art. 3 : “…agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di  assicurazione e la costituzione  di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  di  cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e  disciplinati  con contratto di affidamento fiduciari…”

Con la legge citata, il “Trust” viene citato per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, ottenendo il riconoscimento giuridico ed assurgendo al ruolo di istituto-strumento volto alla tutela di situazioni giuridiche meritevoli di tutela. E’ un importantissimo passo dal punto di vista di un ordinamento come il nostro, imperniato sulla Civil Law (leggi codificate), che assume al proprio interno un istituto di common law (leggi frutto di produzione giurisprudenziale).

La legge del dopo di noi è una modifica della legge 104/92, che è il fondamento per la tutela, l’assistenza e integrazione sociale per i portatori di handicap e le loro famiglie.

In tutte le situazioni nelle quali vi è un soggetto debole da tutelare, l’istituto del trust, grazie alla sua poliedricità e versatilità, si presenta come strumento particolarmente adatto (circostanza testimoniata anche dall’attenzione riservata dal legislatore al trust in questo ambito nella legge sul dopo di noi). Ad esempio, nel caso di un figlio disabile, il trust può rispondere, almeno in parte, alla naturale preoccupazione che i genitori avranno in relazione a ciò che potrà accadere quando loro non ci saranno più: il trust può essere utilizzato da questo punto di vista per garantire il fatto che il patrimonio destinato sia impiegato nel suo esclusivo interesse e che verranno seguite le indicazioni da loro fornite per tutelare il soggetto debole, anche dal punto di vista affettivo. Così facendo, i genitori disponenti realizzano i propri obiettivi, a prescindere dalla loro morte e anche successivamente rispetto ad essa: fintanto che sono in vita, infatti, il patrimonio disposto in trust risulterà segregato rispetto al loro patrimonio personale e di conseguenza protetto per essere utilizzato con l’unica finalità di tutela del figlio disabile. Il trust consente anche una gestione unitaria del patrimonio, che si rivela particolarmente importante per tutelare eventuali altri figli, così come gli stessi genitori disponenti. Facciamo il caso di un genitore rimasto solo con un figlio disabile, particolarmente bisognoso di cure. Il trust che potrà andare ad istituire il genitore sarà rivolto a garantire il miglior tenore di vita possibile e la protezione del figlio in primis, ma potrà prevedere che lo stesso disponente venga assistito dal trustee, utilizzando il patrimonio in trust, qualora egli stesso ne avesse necessità. Nella redazione dell’atto istitutivo, il disponente potrebbe già designare all’uopo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 408 del codice civile, l’amministratore di sostegno chiamato ad intervenire in caso di una propria eventuale futura incapacità, fissando nel contempo le condizioni da seguire per assistere il congiunto più debole qualora lo stesso disponente fosse divenuto incapace o fosse deceduto. Nei trust istituiti a favore di soggetti deboli, trustee potrebbe essere lo stesso genitore disponente, avendosi quindi un trust autodichiarato (facciamo astrazione, per amor di patria, dalle conclusioni raggiunte dalle recenti ordinanze della Cassazione circa l’asserita illegittimità dei trust autodichiarati). In questo caso l’atto di trust dovrà però prevedere chi sarà o che caratteristiche dovrà avere il soggetto che andrà a sostituire il genitore nell’ufficio di trustee nel momento in cui questa sostituzione dovrà avvenire (morte del genitore o sua sopravvenuta incapacità). Laddove vi siano altri figli non disabili, il trust deve essere strutturato in modo da contemperare l’interesse del figlio svantaggiato, per il quale è necessario che questo duri per tutta la sua vita, con quello degli altri fratelli, che invece avranno presumibilmente l’interesse di ricevere almeno parte di quanto di loro competenza prima della morte del fratello (evento al quale sarà legata la durata del trust). In una situazione di questo tipo è quindi opportuno che l’atto istitutivo riconosca esplicitamente al trustee il potere di anticipazione. Da questo punto di vista va fatta attenzione nella fase di disposizione dei beni in trust a non ledere i diritti degli altri potenziali successori, quali il coniuge e gli altri figli, intaccando la quota di legittima di loro spettanza (circostanza che non comporterebbe comunque la nullità dell’atto istitutivo, quanto piuttosto la legittimazione all’esercizio dell’azione di riduzione).

Il trust autodichiarato istituito dal genitore a favore del proprio figlio affetto da disabilità grave è fiscalmente operativo. Quindi la tassazione ai fini delle imposte dirette ricade sul trust e non sulle persone fisiche (disponente-beneficiario). Di fatto, si realizza un prelievo più leggero perché si applica l’Ires (dal 1° gennaio 2017 al 24%) piuttosto che la tassazione progressiva Irpef. È l’effetto di quanto riconosciuto dalla direzione centrale Normativa delle Entrate nella risposta all’interpello 954-909-2016, la prima in assoluto riferita a un trust istituito in base all’articolo 6 della legge 112/2016 sul «Dopo di noi». Il riconoscimento del trust autodichiarato ha trovato nel corso del tempo diversi ostacoli sia nella prassi (circolare 61/E del 2010) sia nella giurisprudenza (Cassazione 3886/2015) che, in diverse occasioni, ne ha dichiarato la nullità proprio a causa della coincidenza soggettiva tra disponente e trustee. Questo aspetto, stando ad alcune recenti pronunce farebbe venire meno il tratto caratteristico dell’istituto, ovvero il trasferimento dei beni a un soggetto terzo rispetto al disponente, al fine di destinarli al perseguimento dell’interesse programmato. Alla base di molte decisioni che hanno sancito la nullità dei trust autodichiarati vi era spesso la mancanza di un reale spossessamento con la presenza di trust istituiti al solo fine di frapporre uno schermo giuridico tra disponente e creditori. Tuttavia quando l’interesse perseguito è meritevole di tutela, l’immedesimazione tra disponente e trustee può rivelarsi particolarmente opportuna. Così nel caso oggetto di interpello in cui il genitore/disponente trasferisce beni a favore del proprio figlio disabile beneficiando dell’esenzione dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali prevista dalla legge 112/2016. Appare del tutto ragionevole che, in questa circostanza, il genitore voglia rivestire anche il ruolo di trustee. Conoscendo meglio di chiunque altro i bisogni e le modalità per assistere il figlio/beneficiario sarà in grado legittimamente di occuparsi, finchè in vita, del patrimonio conferito in trust allo scopo di assicurare cure e assistenza anche dopo la morte di entrambi i genitori. Come evidenziato dall’Agenzia in questo caso, il trust autodichiarato funge naturalmente allo scopo prefissato e deve «considerarsi fiscalmente operativo, ai fini delle imposte dirette». Peraltro sotto questo ultimo punto di vista il soggetto disabile, a differenza di quanto avviene ai fini delle imposte indirette, non può definirsi formalmente beneficiario dei beni in trust quanto dell’assistenza che rappresenta lo scopo esclusivo perseguito dal disponente. Si tratta di un trust opaco (quindi con una propria soggettività tributaria), con la conseguenza che i redditi non possono essere tassati in capo al beneficiario ma direttamente in capo al trust, il quale, in virtù del carattere assistenziale, non può che configurarsi come non commerciale.

 

Una recente pronuncia giurisprudenziale illustra da un lato la legittimità e la corrispondenza del Trust a garantire i diritti dei soggetti deboli. Infatti il Tribunale Roma, 10 Ottobre 2017. G.T. Eleonora Lombardi, a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno alla quale era allegato il testo dell’istituendo trust, ha autorizzato lo stesso amministratore ad istituire un Trust a vantaggio esclusivo del soggetto amministrato. Il Beneficiario della procedura è una persona disabile grave, già proprietario di un immobile e il Trust ha la finalità di programmare il Dopo di Noi, seondo le disposizioni di legge, alla quale nel ricorsol’Amministratore di Sostegno, madre dell’amministrato, si è espressamente richiamata. Il Giudice Tutelare ha autorizzato sulla scorta del riconoscimento del trust quale istituto compatibile con il nostro ordinamento e della specifica meritevolezza degli interessi perseguiti nel Trust per soggetti con disabilità.

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, n. 289/2018, ritiene il Trust per disabili non assoggettabile all’imposta sulle successioni e donazioni.