
Il trust liquidatorio è un processo che porta una parte, sia essa una persona fisica oppure un’ azienda, a colmare i debiti della liquidazione tramite la vendita/cessione del patrimonio personale, perseguendo in questo caso la finalità di soddisfare i creditori del disponente.
Il trust liquidatorio in realtà si presta a realizzare diversi obiettivia seconda della condizione in cui si trova l’impresa.
Se la situazione è di difficoltà da un punto di vista finanziario, ma l’impresa è attivo, il trust può rappresentare un elemento di rassicurazione per i creditori, evitando che questi, nel timore di un possibile dissesto, si attivino con azioni esecutive o comunque aggredendo il patrimonio del loro debitore, peggiorando quindi la situazione in essere, consentendo loro nel contempo di beneficiare dei flussi reddituali generati dai beni segregati sino a quando essi non verranno liquidati.
Anche dal punto di vista dell’imprenditore il vantaggio è evidente, ed è rappresentato dalla possibilità di continuare ad utilizzare nell’ attività imprenditoriale i beni disposti in trust pur fungendo questi, di fatto, da garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori.
Va poi evidenziato come, essendo l’impresa ancora in condizioni finanziarie favorevoli, non sussistono i presupposti della par condicio creditorum e vi è quindi la possibilità di utilizzare i frutti della liquidazione a beneficio di alcuni creditori piuttosto che di altri: muovendosi però al di fuori di qualsiasi procedura, in caso di successivo fallimento, le attribuzioni potranno essere oggetto di revocatoria.
Se l’impresa è invece in una crisi non solo di liquidità, ma comunque in una situazione in qualche modo ancora recuperabile, il trust liquidatorio può essere funzionale ad evitare lo stato di insolvenza e la proposizione dell’istanza di fallimento da parte dei creditori.
Disponendo in trust parte dei beni aziendali e magari parte dei propri beni personali, l’imprenditore persegue l’obiettivo di convincere i creditori circa il fatto che, così facendo, i crediti possono venire riscossi in modo più soddisfacente rispetto a quantogarantirebbe loro una procedura fallimentare.
Il trust potrebbe essere utilizzato anche in situazioni nelle quali non vi è la finalità di proseguire l’attività imprenditoriale, potendo rappresentare una possibile alternativa alla liquidazione volontaria della società.
In relazione a quest’ultima fattispecie, in realtà, giurisprudenza e dottrina prevalente ritengono che non possa essere considerato legittimo un utilizzo di questo tipo, probabilmente nel timore che l’accelerazione dell’estinzione della società che si realizza non persegua una finalità meritevole di tutela,ma sia soltanto finalizzata ad evitare una possibile dichiarazione di fallimento, dovendo questa intervenire entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
A livello legale, vi sono alcuni accorgimenti che sarebbe bene mettere in evidenza.
E’ il caso dei trust puramente liquidatori, che realizzano una modalità alternativa di liquidazione di società in attivo, consentendo al trustee di eseguire le operazioni di liquidazione ed alla liquidata di cancellarsi dal registro imprese.
Secondo la Suprema Corte, il conflitto con la disciplina inderogabile fallimentare determina l’inesistenza giuridica del trust falsamente liquidatorio, perché il patrimonio del debitore non può essere sottratto alla procedura pubblicistica, sostituendola con l’attività del trustee.
Peraltro, varie pronunce del Tribunale di Milano hanno affermato che anche il trust puramente liquidatorio non sarebbe ammissibile, perché la cancellazione dal registro delle imprese costituisce l’esito di una fattispecie a formazione progressiva, disciplinata imperativamente dalla legge, almeno quanto alle società di capitali. Invece, nelle società di persone l’articolo 2275 c.c. è interpretato dalla dottrina nel senso che la procedura di liquidazione sia derogabile dai soci.
In conclusione, malgrado l’apertura della Corte di Cassazione al trust puramente liquidatorio, occorre una certa prudenza, in considerazione della posizione sopra richiamata dei giudici di merito.