Trust diritto privato
Il Trust e la tutela del patrimonio familiare
E’ meglio individuare due momenti essenziali nelle operazioni di trust. Si tratta dell’atto di costituzione e dell’atto di conferimento dei beni. Sebbene il conferimento dei beni possa avvenire contestualmente all’atto di costituzione si tratta di due atti ben distinti. difatti, il disponente potrebbe decidere di istituire un trust con una dotazione minima in denaro rimandando ad un momento successivo il conferimento dei beni necessari al perseguimento delle finalità del trust.
Tramite il conferimento di beni in trust il disponente, si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni, con atto tra vivi o mortis causa e li affida al trustee il quale dovrà gestirli nell’interesse del beneficiario per il raggiungimento del fine specifico del trust.
I beni in trust, pur essendo intestati al trustee, rappresentano un patrimonio separato rispetto a quello del disponente e dello stesso trustee. Quest’ultimo ha il dovere di amministrare i beni in trust seguendo le disposizioni inserite nell’atto istitutivo di trust.
In atri casi, l’atto istitutivo del trust prevede che il trustee stesso possa essere il beneficiario del trust (in questo caso si parla di trust “autodichiarato”).
La reclusione patrimoniale è l’aspetto fondamentale che caratterizza il trust; essa comporta che i beni in trust rappresentino un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente e del trustee e, pertanto, qualunque vicenda personale e patrimoniale che riguardi tali soggetti non colpisce i beni in trust. I beni in trust, quindi, non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari ed il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust (opera il cosiddetto vincolo di destinazione e di separazione).
La Convenzione dell’Aja all’articolo 11 sancisce il riconoscimento del trust costituito in conformità ad una legge specifica. L’articolo 13 attribuisce il potere, allo Stato che dovrebbe provvedere al riconoscimento, di rifiutarlo se gli elementi costitutivi del trust, all’infuori della legge regolatrice richiamata, rimandano ad un diverso ordinamento che non conosca l’istituto.
La legge che regola le norme del trust deve essere necessariamente straniera, stante la mancanza nell’ordinamento italiano di norme specifiche in materia.
La limitazione all’esercizio del diritto di proprietà in capo al trustee che pur essendo intestatario dei beni in trust non ne può disporre liberamente ha la sua fonte in un atto di autonomia negoziale ritenuto meritevole di tutela nel nostro ordinamento ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile.
L’articolo 12 della Convenzione dell’Aja consente al trustee di richiedere la trascrizione dei beni in trust nella sua qualità di trustee, a meno che ciò non sia incompatibile con l’ordinamento giuridico. La giurisprudenza di merito ammette quasi all’unanimità tale trascrizione ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aja. La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a favore del trustee) una seconda trascrizione (contro il trustee), al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito dell’istituzione del trust.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 novembre 2012, n. 20254 ha staiblito che il trust costituito per ragioni familiari non rappresenta un’elusione fiscale. Infatti è contestabile dal fisco solo nel caso in cui l’unico scopo della sua creazione sia l’indebito risparmio d’imposta.
La Corte ha accolto il ricorso di una contribuente alla quale era stata contestata dall’amministrazione un’elusione fiscale per aver costituito un trust su un immobile di famiglia.
Abusare del diritto in materia tributaria richiede, infatti, il ricorso di due fattori. Occorre in primo luogo che il contribuente abbia conseguito una vantaggiosa ricaduta fiscale del suo operato. Ma occorre inoltre che tale vantaggio costituisca la ragione determinante dell’operazione, cioè che non ricorrano ragioni e giustificazione economico-sociali di altra natura, o almeno che siano di rilievo inferiore, di guisa che si possa affermare che l’operazione è stata determinata esclusivamente da ragioni fiscali.
Fonte: Altalex, 20 gennaio 2014.