La gestione patrimoniale è un servizio di gestione del risparmio generalmente proposto dagli istituti di credito e dai promotori finanziari che è in grado di rivolgersi con particolare soddisfazione soprattutto nei confronti della clientela più esigente che è alla ricerca di rendimenti piuttosto interessanti e di condizioni di impiego piuttosto personalizzate. In sostanza, è uno strumento che consente al risparmiatore la possibilità di ottenere una ottimizzata modalità di gestione del risparmio.
Più tecnicamente, la si può definire come la gestione patrimoniale come quel contratto di investimento che viene sottoscritto tra un soggetto risparmiatore ed una banca in cui la sottoscrizione del contratto introdurrà dei limiti precisi all’operatività dell’intermediario.
Al fine di garantire un corretto uso del patrimonio famigliare, si può usufruire dei servizi di una società di gestione del risparmio.
L’introduzione delle società di gestione del risparmio in Italia avvenne nel 1998, in recepimento della Direttiva europea 85/611/CEE. Istituti analoghi, caratterizzati dalla possibilità di istituire e gestire fondi comuni di investimento collettivo, sono dunque presenti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Le società aventi sede in altri stati comunitari equivalenti alle società di gestione del risparmio sono indicate in Italia come società di gestione armonizzate.
Esse svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento, i quali appartengono alla categoria degli organismi di investimento collettivo del risparmio assieme alle società di investimento a capitale variabile. Le società di gestione del risparmio possono anche essere autorizzate a svolgere la gestione individuale di portafogli di investimento ed il servizio di consulenza.
Queste si classificano sulla base delle funzioni che ne qualificano l’essenza, potendo distinguere tra società promotrice e gestore sulla base di un modello legale predisposto dalla normativa secondaria che appare in grado di contemplare le diverse esigenze di promozione e gestione.
Dal momento che il rigore nella gestione dei suddetti patrimoni è la chiave per avere successo in questo ambiente, per prestare l’attività di gestione collettiva del risparmio, la società di gestione del risparmio deve ottenere un’apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. Affinché tale autorizzazione sia concessa, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- adozione della forma di società per azioni;sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica Italiana;capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia(attualmente pari ad 1 milione €);
- gli esponenti aziendali posseggono i requisiti previsti dal TUF;
- la struttura del gruppo di cui la SGR fa parte non deve pregiudicare l’esercizio della vigilanza su di essa;
- vengono presentati, insieme allo statuto e all’atto costitutivo, un programma concernente l’attività iniziale e una relazione sulla struttura organizzativa;
- la denominazione sociale contiene le parole “società di gestione del risparmio”.
La Banca d’Italia deve negare l’autorizzazione qualora non risulti assicurata la sana e prudente gestione, in quanto funge da garante del processo.
Si notano diversi punti in comune con il meccanismo di trust. Infatti, nei trust il trasferimento di beni nel fondo è vincolato da un legame che intercorre tra il mandatario e il gestore del trust, attraverso è il cosiddetto patto di fiducia. Punti chiave sono due elementi caratterizzanti il trust:
- un trasferimento di intestazione;
- l’amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.
- Qualcuno definisce il trust (quantomeno il trust nel suo schema classico) una sorta di donazione congelata dove sono individuabili, fra gli altri, un donante ed un beneficiario. C’è da puntualizzare tuttavia l’oggettiva difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche proprio per la sua attitudine ad essere declinato in una miriade di meccanismi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.
Inoltre, il trust viene anche utilizzato per le cosiddette strutture orfane, termine finanziario che designa società le cui azioni sono proprietà di un trust di scopo non caritatevole e di nessuna persona fisica, anche di minoranza, al fine di imputare un cespite, un debito o altra attività finanziaria all’esterno del bilancio della società di capitali che richiede il trust. Sono utilizzate per “isolare” con una società di progetto attività e patrimonio di una società dalle altre afferenti allo stesso gruppo industriale o finanziario, in modo da rendere la richiedente il trust “bankruptcy remote”: in caso di fallimento, è minimo l’impatto economico sulle altre società del gruppo, che sono già tutelate dalla responsabilità limitata.
In particolare, sono strumenti relativamente comuni per la creazione di Special Purpose Vehicle di scopo per la cartolarizzazione, tramite l’emissione di obbligazioni di tipo Asset-backed security.
Stabilire se sia o meno conveniente investire sulla gestione patrimoniale non è facilissimo, visto e considerato che si tratta di uno strumento molto flessibile e, come tale, in grado di prestarsi a tantissime declinazioni, non tutte identicamente soddisfacenti.
Come anticipavamo in apertura di questo approfondimento, non mancano però gli svantaggi o, comunque, alcuni punti di attenzione che questo prodotto di risparmio spesso nasconde o non contribuisce a far emergere.
In primo luogo, i costi della gestione patrimoniale sono abbastanza elevati, rispetto a strumenti di investimento concorrenti, e potrebbero pertanto annullare o ridurre fortemente i rendimenti.
Vengono infatti frequentemente applicate delle commissioni di ingresso, una commissione di gestione ed una commissione di prestazione, generalmente fissate in misura più elevata rispetto alle gestioni mobiliari. Inoltre, vi sono poi delle spese fisse che la banca depositaria prevede, e che pur non elevatissime che possono ulteriormente ridurre il rendimento netto.