Il fondo patrimonialeIl fondo patrimoniale è un complesso di beni sia mobili, come le case, che immobili, come conti corrente e altri valori immateriali. La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia, cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento e assistenza che una famiglia necessita durante il suo ciclo vitale.

Storicamente, il fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote che storicamente costituivano il centro del patrimonio di famiglia. Attualmente in Italia è regolato dagli art. 167 e ss. del codice civile, rientrando nella categoria del patrimonio separato.

Il fondo può essere costituito dai coniugi, anche durante il , tramite atto di costituzione oppure può essere costituito da un terzo, che veicola i beni del patrimonio. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi, e cessa i suoi effetti in caso di morte del coniuge, separazione, divorzio, annullamento del matrimonio. Importante è sottolineare che sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; infatti i beni ed i ricavati rispondono solo per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà possibile esperire l’azione revocatoria.

Si presumono relativi al soddisfacimento di esigenze famigliari anche i debiti contratti per la propria attività lavorativa o imprenditoriale. Anche per questo tipo di debiti è ammessa l’azione sui beni conferiti al fondo patrimoniale, lasciando l’onere della prova contraria al titolare.

Ci sono diverse analogie e differenze rispetto ad un trust. Entrambi sono caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato allo stesso scopo e realizzano la separazione di esso dal restante patrimonio del titolare, inoltre, così come per il fondo patrimoniale, nel trust si ha il vincolo di destinazione ad una specifica finalità che per il fondo patrimoniale sono i bisogni della famiglia mentre per il trust è un interesse meritevole di tutela. Ambedue possono coesistere con il regime patrimoniale della famiglia, sia esso quello legale della comunione dei beni oppure quello convenzionale della separazione dei beni, ed hanno come oggetto non un bene, ma un diritto, una posizione giuridica. La costituzione di beni in fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui medesimi affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ma ciò non significa che nel fondo debbano essere compresi esclusivamente diritti di proprietà dei beni; infatti vi possono essere segregate anche posizioni giuridiche diverse, quali i diritti di usufrutto, ad esempio.

Nonostante i punti in comune, sono diverse le differenze tra loro: in relazione all’accettazione dei beni trasferiti in trust e nel fondo patrimoniale, il fondo patrimoniale non richiede accettazione mentre, nel trust, il trustee potrebbe non accettare i beni.

Ma talvolta un trustee può decidere di accettare o meno un bene, facendo dipendere tale decisione anche dal soggetto che intende trasferirlo. Di fatto, nel fondo patrimoniale l’accettazione da parte dei coniugi è necessaria solo quando il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi.  Ulteriore differenza risiede nell’atto istitutivo di trust, il quale è programmatico, cioè evidenzia un programma mentre l’istituzione del fondo patrimoniale non può essere considerata un negozio di tipo programmatico poiché esso è relativo esclusivamente a beni già esistenti.

Ma le differenze più eclatanti tra il trust e il fondo patrimoniale le troviamo nella sostanziale duttilità di quest’ultimo a fronte della rigidità del primo.

Vi sono infatti dei limiti soggettivi: il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio, tant’è che, pur essendo possibile costituirlo prima della celebrazione delle nozze, la sua efficacia è subordinata a tale evento. Difatti, solo i coniugi o coloro che tali divengano possono costituirlo, e solo tali soggetti possono beneficiarne. Quando lo status di coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale, cessano gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori.Quindi senza matrimonio non c’è fondo patrimoniale, mentre può esservi trust in ogni situazione familiare a protezione di interessi meritevoli di tutela.

 Per quanto attiene la durata, il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio, mentre nel  trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo

Se quindi la durata del vincolo coniugale per il fondo patrimoniale, è indisponibile per le parti che, se ragionevolmente possono prevedere solo l’ipotesi di scioglimento del vincolo conseguente alla domanda di annullamento del matrimonio o di divorzio, non possono invece prevedere la cessazione per cause naturali, come la morte: diverso invece per il trust la cui durata è rimessa alla volontà del o dei disponenti nel trust.

Un’ importante differenza attiene in relazione alla protezione patrimoniale garantita dai due strumenti. Infatti, la protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: se è vero che i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari.

La protezione del trust grazie, all’effetto segregativo, è invece totale giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.

Da ultimo, sotto il profilo formale, il trust richiede forme meno rigorose rispetto al fondo patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico e, se effettuato da un terzo, può essere disposto anche per testamento. Invece l’atto istitutivo di trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di scrittura privata, ed è quella che ormai la prassi professionale ha adottato per i trust interni.