Caratteristiche del Trust
- la causa destinatoria, che consiste nel porre dei beni sotto il controllo del trustee perché questi li amministri al fine del conseguimento dello scopo dettato dal costituente;
- la rilevanza funzionale della circostanza che sia il trustee ad avere il controllo di questi beni;
- la natura unilaterale della volontà del costituente che istituisce il trust;
- l’essenzialità dello scopo, possibile e lecito, che è quello di realizzare l’interesse del beneficiario o di raggiungere un fine specifico, per il raggiungimento di un interesse meritevole di tutela.
D’altro lato, l’introduzione nel Codice civile dell’articolo 2645-ter, che consente ora di “isolare” certi beni, nell’ambito del patrimonio “generale” di un soggetto, per destinarli a fini ritenuti “meritevoli di tutela”, definitivamente riconosce la ammissibilità dell’effetto “segregativo” che, con riferimento a determinati beni, il trust produce nel patrimonio del trustee.
Soggetti e fasi del Trust
- Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo, da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all’attuazione del trust ;
- Il disponente nomina il trustee (entrambi possono essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust ;
- Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei beni in trust, ovvero dei redditi del trust oppure ancora dei soggetti che ottengono la devoluzione dei beni in trust se e quando il trust cesserà per espressa disposizione dell’atto stesso;
- Il disponente può anche non individuare nominativamente i beneficiari, ma può limitarsi a dettare regole per la loro individuazione e indicare i soggetti che dovranno effettuare la nomina ;
- Il disponente può altresì designare anche un protector o guardiano, con il compito di sorvegliare il comportamento del trustee, di autorizzarne gli atti più rilevanti e di concorrere alle scelte che egli deve compiere ;
- Il disponente trasferisce al trustee i beni che questi deve destinare all’utilizzo indicato dal disponente: si può trattare di immobili, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, opere d’arte, gioielli, collezioni e altri beni mobili;
- Il trustee diventa proprietario dei beni vincolati al trust (e quindi il disponente perde la proprietà dei beni affidati al trustee) ma questi non si ‘confondono’ con il suo patrimonio personale restando una massa da questo distinta;
- Con il trasferimento dei suoi beni al trustee, il disponente rende quei beni estranei alle pretese dei suoi creditori personali (a meno che costoro possano esercitare l’azione revocatoria con riferimento all’atto di dotazione del trust) ;
- L’atto istitutivo del trust non deve contenere previsioni di revocabilità o indici dai quali si possa desumere che il trustee è in effetti un fiduciario, poiché in tal caso non c’è l’effetto segregativo e i beni del trust vanno considerati come appartenenti al disponente ;
- I beni del trust rimangono separati dal restante patrimonio personale del trustee: non rispondono dei debiti personali del trustee, se il trustee muore non entrano nella sua successione ereditaria, se il trustee è coniugato non fanno parte della comunione legale dei beni con il suo coniuge.
Precede: Il Trust.
Segue: Il Trustee.