tassazione dei trust

La tassazione dei trust è severamente regolamentata, anche a livello di tassazione. Dal momento che la natura del trust determina l’imponibilità o meno, si può fare una distinzione tra trust opachi e trasparenti. Il primo, secondo la legislazione italiana, viene considerato non passibile di imposta se viene ritenuto come soggetto fiscale in territorio italiano. Il secondo, invece, è soggetto a tassazione e all’imponibile.

Di conseguenza, il trust trasparente non è considerato un autonomo soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che il reddito da esso prodotto deve essere assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno, come individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (articolo 73, comma 2, Tuir).

Nell’ipotesi di trust opaco, invece, il trust è autonomo soggetto passivo d’imposta e, pertanto, il reddito prodotto viene tassato direttamente in capo allo stesso, con applicazione dell’aliquota ordinaria Ires.

È tuttavia possibile che un trust sia al tempo stesso opaco e trasparente (trust misto), come avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia accantonata a capitale e parte, invece, sia attribuita ai beneficiari. In quest’ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell’imponibile di questi ultimi. A tal fine, dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l’Ires – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

Quindi, a prescindere dalla tipologia di trust (opaco, trasparente ovvero misto) è necessario, in primo luogo, che il trustee determini il reddito del trust, per poi successivamente procedere alla verifica circa la presenza o meno di beneficiari individuati, ai quali ultimi imputare per trasparenza la parte di reddito loro spettante.

Il reddito del trust deve essere determinato facendo applicazione delle norme previste per:

  • gli enti commerciali residenti, se il trustè residente e svolge in via esclusiva o principale attività commerciale (articoli 81-142 del Tuir)
  • gli enti non commerciali residenti, se il trustè residente e non svolge in maniera prevalente attività commerciale (articoli 143-150 del Tuir)
  • gli enti commerciali non residenti (articoli 151 e 152 del Tuir)
  • gli enti non commerciali non residenti (articoli 153 e 154 del Tuir).

Per determinare la natura commerciale o non commerciale di un trust, si deve far riferimento alle medesime disposizioni dettate per gli enti diversi dalle società, con la conseguenza che il trust è equiparato a un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale (cfr risoluzione 425/2008).

Ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, per esercizio di imprese commerciali si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.

Pertanto, se il trust svolge una delle attività elencate nell’articolo 2195 cc, il carattere commerciale dell’attività stessa si afferma a prescindere dall’esistenza di un’organizzazione di impresa, mentre negli altri casi, per accertare il carattere commerciale dell’attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un’organizzazione in forma d’impresa.

Ad ogni modo, la natura commerciale o non commerciale di un trust deve essere valutata caso per caso e dipenderà anche dalla natura dei beni posseduti dal trust.

Il reddito imponibile dei trust non commerciali (residenti) deve essere determinato secondo le regole dettate dagli articoli 143-150 del Tuir. In particolare, l’articolo 143 prevede che “il reddito complessivo degli enti non commerciali (…) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti (…) ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”. Tali ultimi proventi, quindi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del trust non commerciale.

Sul punto, la circolare 48/2008 ha precisato che “in alternativa all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Un trust che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), e che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto sopra richiamato. Sono altresì assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell’articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 percepiti da trust non esercenti attività d’impresa commerciale”.

Se il trust viene qualificato come commerciale, il reddito deve essere determinato secondo le regole dettate dagli articoli 81-142 del Tuir. Inoltre, in applicazione del “principio di attrazione”, qualunque sia la natura e la fonte, il reddito del trust viene determinato come reddito d’impresa, ossia come differenza tra ricavi e costi di competenza di ciascun periodo d’imposta.

Infine, il trust non residente (commerciale o non commerciale) è soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, esclusi quelli esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Si considerano prodotti in Italia i redditi indicati dall’articolo 23 del Tuir.