Fondo patrimoniale famigliare
Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta: reato escluso se riscossione non è pregiudicata
da: Cassazione penale, sez. III, sentenza 17/10/2017 n° 47827
La scelta della coppia di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare e pertanto è necessario accertare che l’istituzione del fondo patrimoniale sia di ostacolo al soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.
L’ente di riscossione può iscrivere, infatti, ipoteca sul fondo patrimoniale senza dover provare l’estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.
Con la sentenza 17 ottobre 2017 n. 47827, la terza sezione della Cassazione ha delimitato i confini del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte previsto dal D.lgs n. 74/2000 modificato recentemente dal Ddl n. 158/2015.
La creazione di un fondo patrimoniale non sarebbe stata idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale, poiché l’ente di riscossione ben avrebbe potuto iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale senza dover provare l’estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia, come recentemente affermato dalla Cassazione Civile, sez. tributaria, con la sentenza 25/05/2016 n° 10794.
La ragione è stato ritenuto fondato e il ricorso è stato accolto. In caso di costituzione di un fondo patrimoniale per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 11, che nell’operazione ci sia l’elemento costitutivo della sottrazione fraudolenta.
Il giudice di merito deve individuare se sussiste una strumentalizzazione della causa tipica negoziale per evitare il pagamento del debito tributario.
Emerge, dunque, il principio secondo cui la creazione del patrimonio separato, non rappresenta di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.
La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico di famiglia e pertanto solo quando si accerta che l’istituzione del fondo patrimoniale ostacola il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, si realizza il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Cass. Civ. n. 23986/2011).
Nella sentenza si specifica inoltre che il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di reato di pericolo. Non è necessario il verificarsi del danno ma è sufficiente che gli atti simulati o fraudolenti siano idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l’attività recuperatoria dell’amministrazione, anche in assenza di una procedura di riscossione coattiva in atto (Cass. Civ. Sez. 3, n. 13233/2016, Cass. Civ. Sez. 3, n. 35853/2016, Cass. Civ. Sez.3, n. 3011/2016).
Il guadagno del reato, pertanto va individuato nell’impoverimento patrimoniale finalizzato alla riduzione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. rappresentata dal patrimonio del creditore.
Infine, il profitto confiscabile del reato è commisurato al valore dei beni che servono da garanzia nei confronti dell’amministrazione che agisce per il recupero delle somme evase, e non nell’ammontare del debito tributario.
Fonte: Altalex, 23 febbraio 2018.