Il Trust famigliare è un utile strumento che può essere impiegato per proteggere da eventuali pretese di terzi, come ad esempio per i creditori, ed il patrimonio familiare costituito, ad esempio, da casa, denaro, investimenti, risparmi. Si pensi ad esempio alla responsabilità illimitata che è propria della sfera professionale ed imprenditoriale.
La tutela e la gestione del patrimonio a vantaggio della famiglia, fatta salva la possibilità per il Disponente di conservare alcuni diritti e facoltà sui beni in Trust, viene affidata ad un soggetto terzo possibilmente dotato di competenze professionali. Il Trust, non presentando i limiti del fondo patrimoniale è molto più adatto a soddisfare efficacemente le esigenze economiche della famiglia indipendentemente dai beni in trust e dal perdurare del vincolo matrimoniale.
In questo contesto, il Trust viene utilizzato per diverse situazioni. In situazioni di separazione/divorzio, spesso, dovendosi separare i beni comuni, sussiste la necessità di tutelare i figli minorenni oppure non capaci di gestire il patrimonio per altri motivi. I beni trasferiti in Trust vengono pertanto separati, assicurando la loro destinazione a vantaggio dei figli. In questo caso, sono numerose le sentenze che consigliano l’utilizzo del Trust, quale strumento utile in caso di separazione o divorzio.
Nel caso di convivenza, il Trust, essendo uno strumento giuridico altamente flessibile, consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale non solo delle famiglie ma anche delle coppie di fatto. Risulta, pertanto, di estrema utilità per garantire serenità a tutti quei rapporti di coppia che non trovano tutele dal punto di vista giuridico.
Sovente viene utilizzato anche per tutelare i soggetti deboli come i minori, i disabili, gli anziani. In questi casi, pertanto, il trust può essere istituito dal tribunale e/o dal genitore a favore dei minori ed i disabili e magari dal beneficiario stesso quando questi risulti essere anziano. Scopo del Trust sarà tutelare il patrimonio conferito in trust e provvedere al mantenimento, alla cura e all’assistenza del soggetto svantaggiato anche quando gli eventuali disponenti genitori non ci saranno più.?I disponenti possono anche prevedere che l’operato del Trustee sia controllato da un Guardiano (Protector), individuato ad esempio in una Onlus, possa prestare le attività più impegnative o di valore maggiore.
Infine, è utile anche in caso di minori in caso di salvaguardia del patrimonio del minore, evitando che per ogni operazione da eseguirsi su tali beni si debba richiedere la preventiva autorizzazione al Tribunale dei minori. Qualora infatti venga istituito un trust il potere di gestire e disporre dei beni a favore del minore sarà conferito al Trustee.
A riprova di ciò viene utile menzionare una sentenza del Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo in data 11 dicembre 2008, per cui : “Il Giudice Tutelare può autorizzare l’istituzione di un Trust nel quale trasferire beni di proprietà di un minore in quanto il Trust, strumento pienamente ammissibile nell’ordinamento giuridico italiano, rappresenta la più efficace soluzione per salvaguardare il patrimonio del minore, sottraendo detti beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod.civ.”.